Art. 6.

      1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi al prefetto della provincia di residenza, che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza»;

          b) al comma 4, le parole: «dinanzi al quale è stato prestato giuramento,» sono soppresse.